CONFISCA SENZA CONDANNA E SENZA PROCESSO – PRESUNTA POSSIBILITA’ DEL TERZO DI DIFENDERSI – SUSSISTENZA BASE LEGALE
25 Maggio 2023 | Diritto Penale Europeo, Giurisprudenza Delle Corti Europee
Nota alla sentenza della C.E.D.U. nr. 3405/21 del 11.05.2023 (G. Zaghini c. Repubblica di San Marino) di Lucia Galletta
La questione riguarda la confisca emessa dalle autorità sammarinesi su di un fondo detenuto a San Marino e pari a € 1.892.700, somma di proprietà dell’imprenditore G. Zaghini, ricorrente cittadino italiano
Di seguito i fatti.
Nell’anno 2003, tale valore veniva sequestrato dal Giudice per le rogatorie di San Marino in sola via preventiva, a seguito di specifica richiesta del Tribunale italiano davanti al quale Zaghini affrontava un processo per evasione fiscale.
Nell’anno 2017, il procedimento in Italia si concludeva definitivamente in quanto prescritto il reato contestato all’imprenditore ed il tribunale competente disponeva lo svincolo di tutte le di lui somme preventivamente sequestrate, sia in territorio italiano che sammarinese, difatti inoltrando al Giudice per l’esecuzione di San Marino specifico ordine di dissequestro.
Zaghini, tuttavia, otteneva la restituzione solo dei fondi sequestrati dalle Autorità italiane e per mano di queste e non anche quanto detenuto dalle Autorità sammarinesi.
Motivo di ciò era che, nell’anno 2008, tale somma veniva confiscata a San Marino per tramite di una sentenza che condannava per riciclaggio soggetti diversi da Zaghini ed all’interno di un processo penale nel quale l’Imprenditore non era parte.
A tal punto, per il recupero del fondo, Zaghini promuoveva a San Marino i ricorsi interni a lui accessibili (giudizio dinanzi al giudice per la cooperazione internazionale e al giudice dell’esecuzione), rimedi, tuttavia, rimasti infruttuosi per dichiarazioni di incompetenza dei Giudici chiamati a pronunciarsi.
Nel gennaio 2021, esauriti i rimedi interni, l’Imprenditore introduceva Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU (Diritto al rispetto della proprietà privata).
Nei motivi, l’assenza di una base legale che rispettasse il Principio convenzionale di legalità e, in subordine, la violazione dei Principi convenzionali in materia di Confisca penale senza condanna.
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Di seguito le doglianze in sunto.
Alla Corte EDU, la scrivente difesa denunciava la violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 CEDU per assenza di una legittima – ai sensi della Convenzione – base legale nell’ingerenza dello Stato convenuto e, in subordine, il non rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nell’azione statale.
Quanto all’assenza di una legittima base legale, questo dipendeva dalla circostanza che la confisca in oggetto (Misura emessa dallo Stato di San Marino) si rese possibile grazie all’applicazione di una Legge sammarinese non esistente al momento dei fatti contestati, ma intervenuta solo successivamente a questi. Nel dettaglio, trattavasi dell’articolo 147 del Codice penale sammarinese per come questo modificato nell’anno 2004 . I fatti, invece, risalivano all’anno 2003 .
Da ciò, la conseguente violazione del Principio di legalità ex art. 7 CEDU, principio che – secondo la stessa Corte EDU – deve rispettare la norma sulla quale si fonda una azione statale privativa della proprietà privata (art. 1 Protocollo 1 CEDU), specie e quando tale privazione deriva dall’applicazione di una misura penale.
Quanto, invece, alla violazione dei principi di proporzionalità e necessità, questo dipendeva dalla circostanza che la confisca in oggetto veniva emessa all’interno di un processo penale (quello sammarinese) estraneo al ricorrente, non riguardate le azioni di lui e nel quale egli mai venne citato ad alcun titolo o notiziato in alcun modo. Procedimento nel quale, quindi, egli non fu messo nelle condizioni di poter legittimamente intervenire e difendere ciò che a lui apparteneva.
Da ciò, la conseguente violazione dei principi tutti previsti e gravanti dalla stessa Corte EDU con riguardo alla materia della “Confisca penale senza condanna”.
Nel gennaio 2020, la Corte EDU dichiarava il Ricorso ricevibile nella forma e ammissibile nel
merito, quindi manifestamente fondato.
Nel luglio 2021, il caso veniva comunicato al Governo convenuto (Repubblica di San Marino) con richiesta di osservazioni.
Da tale periodo e sino alla decisione, si svolgeva la fase di merito, ossia il contraddittorio tra la difesa del ricorrente (Avv. Lucia Galletta) ed il governo sammarinese, con Osservazioni, Repliche e Domande conclusive.
Il giorno 11 maggio 2023, la prima sezione della Camera della Corte EDU emetteva Giudizio: confermava la ricevibilità formale del Ricorso nonché la sua ammissibilità, quindi fondatezza, negava tuttavia la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU.
Di seguito gli argomenti della Corte in sunto.
Quanto all’assenza di una legittima base legale, i Giudizi hanno sostenuto che – nonostante la formale applicazione retroattiva della Legge penale – sia tuttavia possibile – ad oggi – interpretare gli eventi e la legge in vigore al momento dei fatti contestati in maniera tale da rende questa applicabile al caso, così assegnando alla Confisca denunciata una corretta base legale al fine di “salvare” la stessa. Per far ciò, da un lato, viene ipotizzata la possibilità di attribuire la proprietà del fondo confiscato ad un soggetto altro e difeso dal ricorrente (formale proprietà sino ad ora mai contestata) e, dall’altro lato, viene fornito dell’articolo 147 in vigore nell’anno 2003 un orientamento giurisprudenziale risalente all’anno 2015, orientamento, quindi, successivo non solo ai fatti contestati, ma anche all’anno di emissione della Confisca stessa (avvenuta nel 2008).
Quanto, invece, alla violazione dei Principi convenzionali in materia di Confisca penale senza condanna, i Giudici hanno sostenuto che, invero, in capo al Ricorrente vi fosse stata la concreta possibilità di sapere del processo penale sammarinese (processo nel quale veniva emessa la Confisca dei fondi di sua proprietà) e, quindi, l’opportunità di intervenire in questo, in quanto in tale processo erano imputati parenti di lui, per tal ragione – sostiene la Corte – pare “inverosimile” che il ricorrente non ne fosse venuto a conoscenza e, di conseguenza, non abbia trovato il modo di presentarsi ugualmente dinanzi alle Autorità di San Marino.
A parere della scrivente difesa, la prima decisione emessa dalla Camera si mostra palesemente contraria a consolidati principi convenzionali e, soprattutto, alla Convenzione stessa nei suoi articoli fondamentali.
Ciò nonostante, la medesima difesa confida ancora pienamente nell’operato della Corte ed in ciò che questa rappresenta e deve continuare a rappresentare.
Per tal ragione, verrò proposto appello nel Caso con regolare Istanza di Rinvio alla Grande Camera, denunciando la gravissima questione relativa all’interpretazione ed applicazione della Convenzione. I motivi saranno riservati alle sedi opportune.