PROCEDIMENTO PREVENZIONE – MODIFICA NATURA GIURIDICA PERICOLOSITA’ SOCIALE DA GENERICA A QUALIFICATA – CORRELAZIONE
20 Agosto 2023 | Diritto Contemporaneo, Giurisprudenza di Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza del 12/04/2023, n.29157
Nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della confisca ritenga sussistente la pericolosità generica exart. 1, lett. b) in luogo di quella qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo in ordine alla abitualità della commissione di delitti, idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo o, comunque, significativamente rilevante per il proposto, nonché in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità, alla riconducibilità degli acquisti a tale periodo e alla commissione di reati fonte di profitti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’intendono confiscare.